Qui c'e' il nostro glossario.
E' dedicato alla spiegazione dei piu' comuni termini
"assicurativi": Puoi "sfogliare"
e consultare le singole voci cliccando sull'iniziale
della parola cercata dall'alfabeto riportato piu' in
basso, oppure cercare direttamente nell'elenco approntato
qui a sinistra.
A.N.I.A.:
è l Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia nei confronti delle autorità e delle istituzioni nazionali e internazionali. L"Associazione conduce inoltre le trattative per i contratti collettivi di lavoro nel settore assicurativo.
APPENDICE:
Dal latino Appendix aggiunta, indica una variazione (atto) di uno o più elementi originari del contratto e viene sottoscritta dalle parti (compagnia di Assicurazione e Assicurato) per integrarla nel contratto stesso.
ARBITRATO:
mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a definire ad uno a più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l interpretazione del contratto (odi singole clausole) è competenza dell Autorità Giudiziaria.
ASSICURATO:
è il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni (alle cose o al patrimonio), viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l assicurazione e può non coincidere con il contraente. Le prestazioni relative a questo tipo di assicurazioni possono essere erogate ad un soggetto definito Beneficiario.
BROKER (MEDIATORE) DI ASSICURAZIONE:
soggetto operante nel mercato assicurativo che esercita un attività rivolta a mettere in contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell agente, non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati) che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall ISVAP.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:
è il documento che nell assicurazione obbligatoria rc auto o imbarcazioni attesta l adempimento dell obbligo di assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l altro, il periodo di assicurazione per il quale l assicurato ha pagato il premio. E obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli.
CONTRAENTE:
è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:
è l accordo con il quale l assicurato, in seguito al pagamento del premio, trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto (danni prodotti da un sinistro oppure un evento relativo la vita umana). Il contratto di assicurazione deve essere approvato per iscritto (art. 1888 del codice Civile). La polizza di assicurazione ha le caratteristiche di un contratto per adesione e cioè un contratto al quale l assicurato aderisce apponendo la propria firma.
COPERTURA:
la copertura può essere definita un sinonimo di assicurazione . Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.
COPERTURA CASO MORTE:
è la garanzia inclusa nella polizza che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario indicato in polizza, in caso di morte dell assicurato e durante il periodo di validità del contratto.
DANNO EXTRA-CONTRATTUALE:
danno subito in conseguenza di un fatto illecito di terzi. Tra danneggiato e responsabile non esiste nessun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l evento dannoso. (Es. danni da incidente stradale o l ospite che scivola sulle scale).
DECORRENZA:
è la data di inizio della polizza. Se il premio viene corrisposto contestualmente alla stipula della polizza si ha l inizio effettivo della copertura assicurativa.
DENUNCIA DI SINISTRO:
è l avviso del sinistro che l assicurato deve dare (all assicuratore o al suo agente) per informarli che si è verificato un evento tra quelli coperti dalla garanzia. Normalmente la comunicazione si deve dare entro tre giorni dalla data del sinistro stesso.
DIARIA DA RICOVERO:
è l indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in Istituti di cura autorizzati ad erogare l assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia. Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare. Alcune polizze prevedono anche la corresponsione di una diaria da convalescenza post ricovero o da gessatura.
DIRITTO DI RECESSO:
facoltà che si riserva l assicuratore di disdire il contratto in relazione agli elementi emersi a seguito di ciascun sinistro e, il diritto, riconosciuto al contraente, di annullare il contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.
DURATA DELL ASSICURAZIONE:
inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.
FRANCHIGIA NELLE POLIZZE INFORTUNI:
Nel caso delle polizze infortuni sono spesso previste franchigie a scaletta. Un esempio di franchigia a scaletta può essere
FRAZIONAMENTO:
è la forma rateale del pagamento del premio annuo. Ovvero il Contraente sceglie alla sottoscrizione del contratto la periodicità con cui pagare le rate di premio. Questa periodicità può essere annuale, semestrale, trimestrale, mensile.
GARANZIE ACCESSORIE:
è il termine di uso comune per definire - in diversi tipi di contratto - le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.
GESTIONE SEPARATA:
per legge le compagnie sono obbligate a creare dei fondi, con i premi versati dagli assicurati; che devono essere ben distinti dalle altre attività patrimoniali della compagnia (a garanzia dell assicurato). Tali gestioni sono sottoposte all obbligo di certificazione annuale da parte di società di revisione iscritte all Albo speciale, e tale gestione deve essere conforme alle norme stabilite dall ISVAP nella propria circolare n. 71/87.
INCENDIO (ASSICURAZIONE):
contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.
INFORTUNI (ASSICURAZIONE):
le polizze che hanno per oggetto l evento infortunio sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente individuali e cumulative, a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc., sempreché rese necessarie da infortunio indennizzabile.
INFORTUNIO:
ogni evento dovuto a causa fortuita (ovvero carattere accigliante), violenta (esprime il modo repentino di manifestarsi sull organismo) ed esterna mondo esterno all organismo umano (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L infortunio può essere di tipo professionale, cioè avvenuto durante o per effetto dell attività lavorativa, oppure extra-professionale, ossia che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa.
INVALIDITA PERMANENTE:
può essere da infortunio o da malattia. E la perdita anatomica o funzionale, totale o parziale dell uso di un organo o di un arto del corpo umano e conseguentemente della diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. L invalidità da infortunio viene conteggiata sulla base di determinate tabelle (es. INAIL) mentre l invalidità da malattia viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
ISVAP:
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per esercitare funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private. Il suo obiettivo principale è quello di garantire la stabilità del mercato e delle imprese e di controllare che le imprese abbiano il denaro sufficiente per far fronte ai loro impegni, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell utenza. L assicurato può indirizzare all ISVAP reclami sulla gestione dei sinistri o altri comportamenti delle imprese ritenuti non corretti.
MASSIMALE:
è la somma massima, stabilita in polizza, che l impresa si impegna a prestare per la garanzia assicurativa, per la Responsabilità Civile, R.C. Auto, Tutela Giudiziaria e Ricorso Terzi. È previsto inoltre all interno del Ramo Malattia (per es. nella garanzia Ricoveri).
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
è il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE:
è il documento che prova l Assicurazione e che l assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente, compilato in tutte le parti che lo regolano.
POLIZZA Auto Rischi Diversi o (ARD):
è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R.C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, Atti Vandalici, Eventi Socio-politici. ecc. Rientra in ambito A.R.D. anche l assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida.
POLIZZA COLLETTIVA:
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati, al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di un azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli appartenenti ad una medesima categoria professionale, per ottenere migliori condizioni contrattuali.
POLIZZA RC AUTO o (RCA):
è l Assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, istituita con legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G.U. del 3/1/1970. Senza polizza R.C.A. questi danni dovrebbero essere pagati da chi li ha provocati.
POLIZZA RC CAPOFAMIGLIA:
è l insieme di determinate responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori, delle responsabilità per la conduzione dell alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti ecc. La polizza rimborsa i danni causati a terzi dai componenti del nucleo familiare.
POLIZZA RC GENERALE:
sono le forme di assicurazione delle Responsabilità Civile che non rientrano nell R.C.A. (assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli).
POLIZZA RC PROFESSIONALE:
è la responsabilità dei professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condomini ecc.) per la cattiva esecuzione della loro opera nello svolgimento della loro professione.
POLIZZA TUTELA LEGALE:
originariamente veniva chiamata assicurazione delle spese legali e peritali . E la garanzia che rimborsa all assicurato le spese legali e peritali sostenute per ottenere il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento fatta nei suoi confronti, ossia per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e in sede extra giudiziale (in un processo e non). Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio perché l assicuratore non si limita a risarcire l assicurato, ma gli dà consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.
PREMIO:
è la prestazione dovuta dal contraente all assicuratore; è, in sostanza, il prezzo dell assicurazione. È dovuto per intero anche se frazionato in più rate.
RESPONSABILITA CIVILE CONTRATTUALE:
sono le responsabilità che derivano da un mancato rispetto di un contratto. A norma di Codice civile, chi non rispetta un contratto deve rispondere dei danni causati dal suo comportamento a meno che non dimostri di non avere colpe.
RESPONSABILITA CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE:
é la responsabilità derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all integrità fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti.
RECESSO DAL CONTRATTO:
è la possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
REVERSIBILITA:
è la possibilità in caso di morte del beneficiario di corrispondere l eventuale rendita vitalizia a una persona superstite indicata in polizza.
RICORSO TERZI:
mediante questa copertura vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza, del quale l assicurato sia civilmente responsabile. Trattasi di una forma di assicurazione rc prestata però nell ambito del ramo incendio.
RICOVERO o degenza:
è il periodo di malattia che avviene in Istituti di cura sia pubblici che privati (che comporta pernottamento), regolarmente autorizzati a prestare assistenza ospedaliera. Le spese sostenute dagli assistiti, quando non sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, possono essere oggetto di rimborso nelle Polizze Malattia.
RISARCIMENTO:
è l obbligazione che grava sul responsabile per riparare il danno causato, da un fatto doloso o colposo ad una terza persona. Nell ambito dell assicurazione R.C., solitamente vi è coincidenza fra risarcimento dovuto al terzo dall assicurato e indennità dovuta a quest ultimo dall assicuratore per tenerlo indenne. Tuttavia vi sono situazioni in cui siffatta coincidenza non si realizza. Talvolta lo stesso legislatore si riferisce al concetto di risarcimento per indicare quello di indennità.
RISCATTO:
è il rimborso anticipato del capitale maturato in una polizza vita richiesto dal contraente, trascorso un periodo di tempo minimo. Se richiesto nei primi cinque anni dalla stipula, avendo detratto i premi, comporta la restituzione dei benefici fiscali precedentemente ottenuti. Il riscatto più essere penalizzante per il cliente.
RISCHIO:
è la possibilità che l evento assicurato (es. furto), per il quale il contraente si vuole cautelare, si verifichi con le relative conseguenze dannose. E anche la condizione base perché il contratto assicurativo possa esistere. Il rischio ha caratteristiche diverse in ciascun Ramo assicurativo.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
è l annullamento del contratto. Può avvenire di comune accordo oppure su iniziativa di una delle parti dell assicurato che comunica all assicuratore la sua decisione di interrompere il contratto, oppure dell assicuratore che ha verificato che non ci sono più le condizioni per continuare il contratto.
RIVALSA:
diritto che l assicurazione ha di recuperare nei confronti dell assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l eventuale contributo dell assicurato al risarcimento del danno.
RIVALUTAZIONE (Clausola di):
è la clausola delle polizze vita rivalutabili in base alla quale la Compagnia riconosce un incremento semestrale delle prestazioni.
SCADENZA DI POLIZZA:
è la data di riferimento per il pagamento della prestazione in caso di vita dell Assicurato al termine della durata contrattuale; E il termine del contratto in tutti gli altri rami e in assenza di disdetta può essere rinnovato.
SCOPERTO:
Somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell assicurato, espressa in percentuale. Può coesistere con la franchigia.
SOSPENSIONE DELLE GARANZIE:
una volta superato il periodo di mora si arriva alla sospensione delle garanzie contrattuali. La polizza ancora viva , non dà luogo ad alcuna copertura assicurativa ma può essere riattivata.
SOVRAPPREMIO:
è la somma che si aggiunge al Premio e che si applica quando si presentano circostanze che aumentano la gravità del rischio (ad. es. la vetustà nell assicurazione R.C. di fabbricati) o quando la garanzia deve essere estesa a rischi particolari (ad. es., nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione).
TACITO RINNOVO:
condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta, per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente.
TASSO TECNICO (Assicurazione Vita):
è il tasso minimo di rendimento che l assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale.
TERZI:
sono le persone, fisiche o giuridiche, in favore delle quali opera la garanzia di Responsabilità Civile. Generalmente le condizioni contrattuali prevedono un elenco di coloro che non sono considerati terzi. Nel caso particolare dell assicurazione obbligatoria R.C. Auto è la legge 24/12/1969 n. 990 - all articolo 4 - a disciplinare tale casistica.
TEMPORANEA CASO MORTE:
è l assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo.